Art. 5.
(Revisione delle circoscrizioni elettorali,
giudiziarie e finanziarie).

      1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Livorno, di Grosseto e dell'Arcipelago toscano, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.
      2. Il Governo è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e di quelle degli uffici finanziari al fine di armonizzarle con l'ordinamento territoriale della provincia dell'Arcipelago toscano.